RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Nelle aziende in cui è stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), il datore di lavoro deve provvedere alla sua formazione, secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/2008, facendolo partecipare ad un apposito corso.
Il corso prevede una durata minima di 32 ore per qualsiasi azienda, a prescindere dal numero di lavoratori, mentre l’aggiornamento annuale dovrà essere di 4 ore o di 8 ore secondo il numero di lavoratori.

SANZIONI
Per la mancata formazione la sanzione prevista è l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (raddoppiata se la violazione si riferisce a più di cinque persone, triplicata se la violazione si riferisce a più di dieci persone), ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.