LAVORI STRADALI

Le aziende devono provvedere alla formazione dei preposti e dei lavoratori addetti alle attività di pianificazione, di controllo e di apposizione della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (es. cantieri stradali, manutentori aree verdi, cantonieri comunali, asfaltisti, etc. ), ai sensi del D.I. 22 gennaio 2019 e D.Lgs. 81/2008.

Il corso di formazione è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate alla tipologia di strada, per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di installazione del cantiere, rimozione del cantiere, manovre di entrata ed uscita dal cantiere, interventi in emergenza.

Il percorso formativo è differenziato tra lavoratori e preposti.

SANZIONI
Per la mancata formazione la sanzione prevista è l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (raddoppiata se la violazione si riferisce a più di cinque persone, triplicata se la violazione si riferisce a più di dieci persone), ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

PONTEGGI

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) prevede che i lavoratori ed i preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi ricevano obbligatoriamente una formazione teorico pratica per l’utilizzo in sicurezza dei ponteggi stessi.
Il corso ha durata di 28 ore e prevede un modulo di teoria di 14 ore ed uno di pratica di 14 ore.
È previsto un aggiornamento ogni 4 anni di 4 ore.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

SANZIONI
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e dirigente (art. 136, comma 6, 7, 8 del D.Lgs 81/08).