LAVORI IN QUOTA

Le aziende devono provvedere alla formazione dei lavoratori e preposti che svolgono o sovraintendono lavori in altezza a partire da 2 metri, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008.

SANZIONI
Per la mancata formazione la sanzione prevista è l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (raddoppiata se la violazione si riferisce a più di cinque persone, triplicata se la violazione si riferisce a più di dieci persone), ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

D.P.I. ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA

La normativa vigente (art. 76, 77 del D.Lgs. 81/2008) prevede l’obbligo di addestramento di coloro che svolgono o sovrintendono lavori in altezza a partire da 2 metri, per quanto riguarda i D.P.I. anticaduta, quali ad esempio sono le imbracature, le cinture, i cordini di posizionamento.

SANZIONI
Il mancato addestramento dei lavoratori addetti ai lavori in quota sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) anticaduta di terza categoria (art. 77, comma 5 del D.Lgs. 81/2008), prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro a carico del datore di lavoro.